mercoledì 28 ottobre 2026

Sono stato sospeso dall'albo dei giornalisti


Ricevuto via PEC dall'indirizzo: odgpiemonte@professionalpec.it


CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

ORDINE DEI GIORNALISTI DEL PIEMONTE

DELIBERA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE

Torino, 27 ottobre 2026                                                                Prot. 314

All’iscritto destinatario del procedimento disciplinare

Al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte

Al Consiglio di Disciplina Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Al Procuratore Generale della repubblica di Torino

presso la Corte d’Appello


Oggetto: Conclusione del procedimento disciplinare e sospensione di due mesi

Il Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, riunito l’8 ottobre 2026 con i tre Collegi 

VISTA

La risposta pervenuta a codesto Consiglio inerente l’apertura di procedimento disciplinare relativa al totale inadempimento dell’obbligo formativo nel triennio 2023-2024-2025 

DELIBERA

la sanzione della sospensione di due mesi, prevista dall’art. 52 della Legge 69/1963, che non comporta la cancellazione dall’Albo.

MOTIVAZIONE

L'elenco degli inadempienti totali (ovvero di coloro che non hanno seguito NESSUN corso di formazione) è stato comunicato dal Consiglio Nazionale al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte che a sua volta lo ha trasmesso a questo Consiglio di Disciplina.

Riguarda i nominativi degli iscritti (Professionisti e Pubblicisti) nel periodo citato. La legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che tutti/e gli/le iscritti/e negli albi professionali hanno l'obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente e che "la violazione determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale”. L'apertura del procedimento è pertanto un atto dovuto dalla legge (il Re golamento sulla Formazione Professionale Continua ricorda che è obbligo deontologico).

Quanto scritto da D’Agostino al CDT non soltanto non porta argomenti legittimanti la violazione dell’obbligo di formazione permanente, al contrario viene esplicitata la non volontà a porre rimedio a una condizione di totale inosservanza che si protrae per il secondo triennio consecutivo, essendo già stata comminata una censura.

Il CDT segnala il nuovo Regolamento pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia il 15 marzo 2026 ed entrato in vigore il 13 giugno 2026. Tale disposizione all’art. 13, punto 4, comma c, vincola il Consiglio di Disciplina ad applicare l’articolo 34 comma 3 del Codice Deontologico che comporta l’applicazione della sanzione “almeno immediatamente più grave” a quella già comminata. Si ricorda altresì che chi si trovasse nel le condizioni di cui all’art. 15 del Regolamento sui diritti all’esenzione, può preventivamente farne richiesta documentata al Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Ai sensi dell’art.24-quater della Legge 241/1990 questo CDT decide di sospendere l’esecutività della presenta delibera fino alla scadenza dei termini per l’eventuale presentazione del ricorso e in tal caso fino alla decisione del Consiglio di disciplina nazionale.

Decisione depositata in originale presso la Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte il 27 ottobre 2026.

Distinti saluti

La presidente del Consiglio di Disciplina

(Emmanuela Banfo)


Commento personale 

È un atto ostile contro un pubblicista a cui è stato negato il reintegro nei mass media. Senza garantire uno stipendio, senza che il giornalista possa ricorrere a un giudice del lavoro, ci si ricorda del sottoscritto per sospenderlo. È una pec che equivale a una minaccia gratuita, inutile, totalmente priva di senso.