venerdì 30 novembre 2018

Giudicare gli 007 egiziani del caso Regeni: si può?


A norma di legge, processare uno straniero per un delitto avvenuto in una nazione estera è possibile, ma solo in alcuni casi molto gravi. Un simile processo, in ogni caso, non sarebbe così semplice come i mass media italiani vorrebbero far credere. Ecco quanto mi ha risposto un giudice italiano che non vuole essere citato per nome.
“Esiste una sfera di competenza di PM e giudici italiani per perseguire e reprimere reati commessi all'estero in danno di cittadini italiani, nonché anche nel caso di reato commesso all'estero da italiano. Tuttavia tale competenza è di fatto limitata a reati gravi, nel primo caso si parte da minimo 1 anno di reclusione, nel secondo minimo 3 anni di reclusione. Per i reati reati commessi all'estero in danno di cittadini italiani valgono gli articoli 7-10 ss. C.P. (Art. 7. Reati commessi all'estero; Art. 8. Delitto politico commesso all'estero; Art. 9. Delitto comune del cittadino all'estero; Art. 10. Delitto comune dello straniero all'estero). In tutti questi casi, in termini più semplici, il giudice interviene in caso di omicidio o di grave delitto contro la personalità dello Stato italiano.
Questo spiega quindi le indagini italiane sul caso Regeni o su altri omicidi di italiani all'estero ovvero per esempio soggetti sequestrati. La competenza ad indagare comunque non ha niente a che vedere con l'assoggettare a giudizio, posto che tutti i sistemi giudiziari accettano il principio del cd. ne bis in idem per cui nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso fatto da corti diverse e anche di diversi Paesi.
Così, senza nulla togliere alle indagini svolte, se poi in concreto il Paese in cui è accaduto il grave fatto non rinuncia a procedere a giudizio contro i presunti colpevoli, è evidente che nulla potranno i PM italiani per rinviare a giudizio i medesimi e i colpevoli saranno giudicati nel Paese interessato secondo le regole penalistiche del medesimo.
Di fatto raramente i Paesi rinunciano al giudizio salvo casi di Paesi in evidenti difficoltà, es. processo per omicidio Alpi-Hrovatin in Somalia, la giornalista assassinata in Afghanistan, etc. Alcuni Paesi diciamo occidentali e democratici prevedono poi la rinuncia al giudizio e lo svolgimento del processo nel Paese del soggetto leso se anche i colpevoli sono di quel Paese, ad esempio il caso della studentessa italiana morta in gita scolastica in Spagna a seguito di supposta tentata violenza sessuale da parte dei compagni di classe italiani. Il relativo processo si svolge ad Arezzo, città di residenza degli imputati. Al contrario, la Polonia avrebbe voluto giudicare i 4 neri colpevoli dello stupro di Rimini, ma il cpp italiano non prevede alcuna rinuncia all'azione penale e quindi necessariamente sono stati giudicati in Italia. Quindi la rinuncia è ben rara e anche nel caso Regeni è ben possibile che l'Egitto impedisca qualsivoglia giudizio italiano gestendo una propria indagine e magari anche un processo, magari farsa (che peraltro pure si potrà concludere con l'assoluzione) di qualche capro espiatorio, cosi di fatto facendo scattare il ne bis in idem per l'Italia.”

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